Sez. 5, Sentenza n. 13972 del 08/07/2016 (Rv. 640177 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Violazione - Conseguenze - Presunzione di cessione - Definizione della sanzione ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Operatività della presunzione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema d'IVA, in mancanza della denunzia di variazione ex art. 35 del d.P.R, n. 633 del 1972, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, sicché la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.P.R, n. 633 del 1972, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente denunziato, anche in presenza della definizione della sanzione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, che riguarda solo il profilo formale dell'omessa denuncia.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)