Sez. 6, Sentenza n. 3683 del 04/01/2000 Ud. (dep. 22/03/2000) Rv. 215844 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI INESISTENTI | Inesistenza - Differenze - Caratteristiche - Individuazione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI INESISTENTI
La categoria della inesistenza giuridica - estranea alle cause di invalidità degli atti disciplinati dal codice e costituente la risultante di una mera operazione interpretativa - è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo. Essa è tale da superare il principio di tassatività, che contraddistingue le nullità, e da scavalcare la stessa barriera del giudicato. Alla luce di tali requisiti deve escludersi che possa parlarsi di inesistenza del decreto di citazione nel giudizio pretorile mancante della sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il magistrato. (Nell'affermare il principio la Corte ha anche rilevato che, in relazione a tale atto, non sarebbe configurabile la categoria dell'inesistenza anche perché i vizi del decreto di citazione sono espressamente specificati nel codice, di modo che ritenere un tale atto inesistente significherebbe anche interferire arbitrariamente nella volontà del legislatore, ponendosi in contrasto con la stessa, con conseguente violazione del principio di legalità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)