Sez. 3, Sentenza n. 6616 del 11/04/2000 Ud. (dep. 05/06/2000) Rv. 216581 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Decreto di citazione - Requisiti - Sottoscrizione - Da parte dell'ausiliario del giudice - Mancanza - Inesistenza dell'atto - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Nel procedimento pretorile l'omessa sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario non può ritenersi determinare l'inesistenza giuridica dell'atto in quanto esso proviene dall'organo legittimato ad emetterlo, ed è idoneo ad operare la "vocatio in iudicio" dell'imputato e resta riferibile alla volontà di colui che lo ha posto in essere, volontà che non è soggetta ad integrazione, né a controllo da parte dell'ausiliario, la cui sottoscrizione ha il solo scopo di certificare che l'atto in questione è uscito dalla sfera privata del magistrato ed è perciò idoneo a spiegare gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette. Conseguentemente la mancanza di sottoscrizione da parte dell'ausiliario costituisce mera irregolarità, ma non inesistenza giuridica dell'atto, con nullità della successiva sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)