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Sez. 1, Sentenza n. 2909 del 30/10/1963 (Rv. 264505 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO - PAGAMENTO DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE - USO INTERBANCARIO DI DARE INFORMAZIONI SULL'ESISTENZA DI FONDI - NOTIZIE NON RISPONDENTI ALLA SITUAZIONE DI FATTO - RESPONSABILITA DELLA BANCA.*
Stato
decisa il 1963-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264505-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO - PAGAMENTO DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE - USO INTERBANCARIO DI DARE INFORMAZIONI SULL'ESISTENZA DI FONDI - NOTIZIE NON RISPONDENTI ALLA SITUAZIONE DI FATTO - RESPONSABILITA DELLA BANCA.*

L'uso interbancario di chiedere e di dare, per telefono o altrimenti, conferma dell'esistenza dei fondi per il pagamento di assegni di conto corrente, implica una responsabilita della banca trattaria, ove questa dia alla banca richiedente notizie non rispondenti alla situazione di fatto, esistente al momento della richiesta.*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)