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Sez. 1, Sentenza n. 10067 del 10/10/1998 (Rv. 519616 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Uso interbancario di chiedere e dare informazioni sull'esistenza di fondi del cliente - Responsabilità extracontrattuale della banca trattaria per fornitura di notizie non corrispondenti al vero - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519616-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

L'uso interbancario di chiedere o dare, per telefono o con altro mezzo, informazioni sull'esistenza di fondi per il pagamento di assegni in conto corrente, individua una responsabilità di natura extracontrattuale della banca trattaria, qualora questa dia alla banca richiedente notizie non rispondenti al vero sulla situazione del conto al momento dell'informazione. Tale responsabilità, giustificata dalla conoscenza che la banca ha del proprio cliente e dell'affidamento che essa comporta nei terzi, non si estende oltre l'ambito entro cui l'uso è radicato, ossia anche alla solvibilità in generale del cliente, in quanto ciò esula dalle conoscenze acquisibili in base allo stretto rapporto di conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)