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Sez. 3, Sentenza n. 90 del 11/01/1978 (Rv. 389385 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITA CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - CARATTERE DIFFAMATORIO DI UNA PUBBLICAZIONE GIORNALISTICA - VALUTAZIONE - CRITERI - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389385-01

STAMPA - RESPONSABILITA CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) - CARATTERE DIFFAMATORIO DI UNA PUBBLICAZIONE GIORNALISTICA - VALUTAZIONE - CRITERI - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Al fine di valutare la liceita di una cronaca giornalistica, rispetto alla sfera del prestigio e della reputazione dei singoli coinvolti in fatti di notevole rilievo sociale, il giudizio deve essere espresso sulla base dell'accurato esame delle risultanze processuali e del correlativo, attento, vaglio - sul piano oggettivo e soggettivo - di ogni elemento utile acquisito, con riferimento, in particolare, alle peculiarita della notizia, degli interessi collettivi cui inerisce e delle ripercussioni sull'opinione pubblica, nonche alle caratteristiche di fondo della valutazione, alle connotazioni proprie del modo di esposizione e al complesso della pubblicazione oltre che alle singole sue parti. L'accertamento, in concreto, del carattere diffamatorio di una pubblicazione giornalistica si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimita se confortato da motivazione immune da vizi logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)