Sez. 3, Sentenza n. 13685 del 06/11/2001 (Rv. 550020 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di critica e del requisito della continenza - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica, (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimita se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)