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Sez. L, Sentenza n. 2643 del 02/04/1990 (Rv. 466329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ALIQUOTA AGGIUNTIVA AI CONTRIBUTI - ESENZIONE - LIMITI - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DALL'1 GENNAIO 1980 - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ALIQUOTA AGGIUNTIVA AI CONTRIBUTI - ESENZIONE - LIMITI - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DALL'1 GENNAIO 1980 - FONDAMENTO.*

Alla data di entrata in vigore della legge n. 386 del 1974 (di conversione con modificazioni del decreto legge n. 264 del 1974), istitutiva, secondo la previsione dell'art. 4, primo comma, dell'aliquota aggiuntiva - con finalità di finanziamento dell'Estinzione dei debiti contratti dagli enti mutualistici pubblici verso quelli ospedalieri - ai contributi dovuti per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, i dirigenti di aziende industriali, non essendo soggetti a tale Assicurazione - prevista dalla legge n. 138 del 1943 e gestita dai suddetti enti mutualistici - e godendo, invece, di assistenza sanitaria solo in quanto iscritti al loro specifico fondo di natura privata (F.A.S.d.a.I., volontariamente istituito con accordo collettivo di categoria 14 dicembre 1956, reso poi efficace erga omnes con d.P.R. n. 483 del 1962), erano esenti da qualsiasi contribuzione per l'assistenza sanitaria pubblica, ad essi non prestata, e, conseguentemente, non erano neanche tenuti al versamento della menzionata aliquota aggiuntiva, divenuta, invece, obbligatoria per i dirigenti di aziende industriali solo a decorrere dall'1 gennaio 1980, correlativamente all'istituzione del servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini ed all'imposizione, anche per quest'ultima categoria di lavoratori, dell'Onere dei contributi sociali di malattia (art. 3, primo comma, lettera C) del decreto legge n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980): e ciò senza che una diversa decorrenza di siffatto Obbligo possa ricollegarsi agli effetti della sentenza n. 103 del 1981 della Corte costituzionale. (V 2031/88, mass n 457903).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/12/1956, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)