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Sez. L, Sentenza n. 2031 del 25/02/1988 (Rv. 457903 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ASSISTENZA SANITARIA EROGATA DAL FASDAI E DAI FONDI AZIENDALI SPECIFICI ANTERIORMENTE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CARATTERE FACOLTATIVO ED ORIGINE CONTRATTUALE - MAGGIORAZIONE AGGIUNTIVA AI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE - OBBLIGO DEI PREDETTI FONDI - INSUSSISTENZA - REGIME SUCCESSIVO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457903-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ASSISTENZA SANITARIA EROGATA DAL FASDAI E DAI FONDI AZIENDALI SPECIFICI ANTERIORMENTE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CARATTERE FACOLTATIVO ED ORIGINE CONTRATTUALE - MAGGIORAZIONE AGGIUNTIVA AI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE - OBBLIGO DEI PREDETTI FONDI - INSUSSISTENZA - REGIME SUCCESSIVO - PORTATA.*

Poiché, nel regime anteriore all'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale, l'assistenza sanitaria erogata ai dirigenti di aziende industriali dal fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali (F.A.S.d.a.I.) - istituto con accordo collettivo 14 dicembre 1956, esteso erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483 (la cui disciplina è quindi suscettibile in diretta interpretazione in Sede di legittimità) - e dai fondi aziendali specifici (nella specie: piano di assistenza sanitaria per i dirigenti della esso italiana) aveva carattere facoltativo ed origine contrattuale, dai predetti fondi non era dovuta per gli iscritti la maggiorazione aggiuntiva ai contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie maggiorazione istituita, per i lavoratori dipendenti iscritti alla suddetta Assicurazione obbligatoria, dall'art. 4, primo comma, della legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, al fine di finanziare l'Estinzione dei debiti degli enti mutualistici pubblici verso gli enti ospedalieri, debiti ai quali il F.A.S.d.a.I. E gli altri fondi aziendali erano rimasti estranei. Tale maggiorazione è stata invece introdotta, a partire dall'1 gennaio 1980, dall'art. 3, primo comma, lett. C), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, che contestualmente alla previsione per tutti i dirigenti dell'Obbligo di versare i contributi di malattia secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al F.A.S.d.a.I., ha esteso l'assistenza sanitaria ed il relativo Obbligo di contribuzione anche ai dirigenti che prima ne erano stati sprovvisti perché non assistiti da enti, casse o fondi aziendali.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/12/1956, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 art. 4 com. 1, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)