Sez. L, Sentenza n. 779 del 17/02/1978 (Rv. 390108 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - ECCEZIONI - LEGGE N 455 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA PER LE MALATTIE ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - ECCEZIONI - LEGGE N 455 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA PER LE MALATTIE ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
L'art 14, comma primo, della legge 12 aprile 1943, n 455, che estese la tutela assicurativa contro le malattie professionali anche ai casi di silicosi manifestatisi prima dell'entrata in vigore della legge, contiene bensi un'eccezione al principio che il rischio non deve essersi gia verificato al momento dell'instaurazione del rapporto assicurativo, ma nessuna deroga introduce all'altro principio - enunciato nell'art 13 del RD 13 maggio 1929 n 928 - assolutamente preminente, secondo cui la tutela assicurativa introdotta dalla legge riguarda i soggetti il cui rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, giacche solo l'attualita del rapporto crea l'Obbligo della Assicurazione e fa quindi instaurare, in concreto, il rapporto assicurativo con l'Inail. Pertanto non e indennizzabile a norma del citato art 14 della legge n 455 del 1943 la silicosi dipendente da lavorazione cessata anteriormente all'entrata in vigore del RD del 1929 n 928 avvenuta il 2 gennaio 1934. (Conf 1076/76, n 379753).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)