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Sez. L, Sentenza n. 4943 del 25/09/1979 (Rv. 401600 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NORMA INTRODUTTIVA DI UNA DETERMINATA TUTELA ASSICURATIVA - APPLICABILITA NEI SOLI CONFRONTI DEI SOGGETTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA IN ATTO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE O MODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO EX ART 14 DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - ESCLUSIONE - INDENNIZZABILITA DELLA SILICOSI CONTRATTA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401600-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NORMA INTRODUTTIVA DI UNA DETERMINATA TUTELA ASSICURATIVA - APPLICABILITA NEI SOLI CONFRONTI DEI SOGGETTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA IN ATTO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE O MODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO EX ART 14 DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - ESCLUSIONE - INDENNIZZABILITA DELLA SILICOSI CONTRATTA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, il principio generale di cui all'art 13 secondo comma del RD 13 maggio 1929 n 928, in forza del quale la norma che introduce una determinata tutela assicurativa e applicabile nei soli confronti dei soggetti il cui rapporto di lavoro sia in atto al momento della sua entrata in vigore, non e stato abrogato o modificato dalle leggi successive, ne, in particolare, dall'art 14 della legge 12 aprile 1943 n 455, sull'estensione della protezione assicurativa alla silicosi, anche se anteriormente contratta, con la conseguenza che l'indennizzabilita di tale malattia professionale resta esclusa in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della entrata in vigore della legge medesima. (V 1020/78, mass n 390362; (V 779/78, mass n 390108).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)