Sez. 3, Sentenza n. 1031 del 14/04/1955 (Rv. 881646 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO TARDIVA - (ART. 620 CODICE DI PROC.CIVILE) - DIRITTI DEI TERZI SULLA COSA ASSEGNATA (ART.2926 CODICE CIVILE) - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PREDETTE NORME - DIFFERENZE.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO TARDIVA - (ART. 620 CODICE DI PROC.CIVILE) - DIRITTI DEI TERZI SULLA COSA ASSEGNATA (ART.2926 CODICE CIVILE) - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PREDETTE NORME - DIFFERENZE.
L'art.620 codice di proc.civile (opposizione di terzo tardiva), prevede la sola ipotesi dell'opposizione proposta dal terzo dopo la vendita dei beni mobili pignorati, ma non anche quella dell'opposizione proposta dopo l'assegnazione dei beni al creditore procedente: quest' ultima ipotesi è invece regolata in modo esclusivo dalla disposizione contenuta nell'art.2926 codice civile; secondo tale disposizione l'assegnazione di cose mobili estingue, così come la vendita all'incanto, i diritti dei terzi sui beni assegnati ma, a differenza dell'ipotesi della vendita, riconosce ai terzi, che ne avevano la proprietà, il solo diritto di ripetere dall'assegnatario la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)