Sez. 3, Sentenza n. 3136 del 08/02/2008 (Rv. 601678 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione proposta prima dell'emissione del provvedimento disponente la vendita o l'assegnazione dei beni non seguita da provvedimento di sospensione della vendita dei beni mobili - Opposizione proposta dopo la vendita - Conseguenze in relazione ai diritti del terzo - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 cod. proc. civ., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione é proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)