Sez. L, Sentenza n. 18420 del 20/09/2016 (Rv. 641134 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del comporto - Successiva concessione di aspettativa ex art. 41 del c.c.n.l. per i dipendenti postali dell'11 aprile 2011 - Inibizione del potere di recesso datoriale - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Nel caso di concessione, al compimento del periodo di comporto, di un periodo di aspettativa, ancorché inferiore a quello massimo di dodici mesi di cui il lavoratore può fruire ai sensi dell'art. 41, comma 3, del c.c.n.l. del 14 aprile 2011 per i dipendenti postali, è legittima l'intimazione del licenziamento per superamento del comporto, in quanto la disposizione contrattuale si limita a fissare un limite massimo alla durata dell'aspettativa, ma lascia intatta sia la facoltà del lavoratore di richiederne un periodo inferiore, sia la potestà datoriale di recedere dal rapporto una volta che il periodo di aspettativa concretamente concesso sia spirato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)