Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 13/06/1978 (Rv. 392361 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MODALITA DI CORREZIONE DETERMINANTI ASSOLUTA INCERTEZZA SUL DATO CORRETTO - NULLITA DELL'ATTO - ATTESTAZIONE CONCERNENTE UNA MODALITA DELL'ATTIVITA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PER L'ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - QUERELA DI FALSO - PROPONIBILITA - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MODALITA DI CORREZIONE DETERMINANTI ASSOLUTA INCERTEZZA SUL DATO CORRETTO - NULLITA DELL'ATTO - ATTESTAZIONE CONCERNENTE UNA MODALITA DELL'ATTIVITA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PER L'ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - QUERELA DI FALSO - PROPONIBILITA - FATTISPECIE.*
Nella redazione della relata di notificazione deve ritenersi consentito all'ufficiale giudiziario di correggere gli eventuali errori materiali commessi, purche tali correzioni, in applicazione dei principi generali operanti in materia di Atti pubblici, vengano eseguite in modo da consentire la lettura del testo modificato, e scrivendo come postilla la parola o le parole cancellate e quelle aggiunte o sostituite in calce all'atto prima della sottoscrizione. L'inosservanza di dette modalita di correzione comporta la nullita dell'atto, e, quindi, della notificazione, solo quando si traduca in motivo di assoluta incertezza sul dato corretto, nel senso che il suo reale contenuto non sia evincibile alla stregua del complessivo tenore dell'atto stesso, con l'ausilio dei comuni criteri di logica ed esperienza. Peraltro, quando l'attestazione dell'ufficiale giudiziario concerna una modalita della sua attivita per l'esecuzione della notificazione, resta salva la facolta della parte di proporre la querela di falso per la sua non conformita alla verita reale. (nella specie, affermando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto validamente eseguita la notifica del ricorso, nella data risultante da correzione con semplice sovrapposizione di una cifra della data all'altra, atteso che l'irregolarita di tale correzione non precludeva di leggere, tanto sull'originale, quanto sulla copia, il giorno effettivo della notificazione medesima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)