Sez. L, Sentenza n. 3927 del 29/06/1985 (Rv. 441498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI - CORREZIONE DI UNA PARTE ESSENZIALE DI UN ATTO GIUDIZIALE SENZA L'OSSERVANZA DELL'ART. 46 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - FEDE PRIVILEGIATO DELL'ATTO PUBBLICO NELLA PARTE CORRETTA IN MODO AMBIGUO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD AMBIGUA CORREZIONE DELLA DATA A TIMBRO DELL'ANNOTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DI UN ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO DEL PRETORE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI - CORREZIONE DI UNA PARTE ESSENZIALE DI UN ATTO GIUDIZIALE SENZA L'OSSERVANZA DELL'ART. 46 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - FEDE PRIVILEGIATO DELL'ATTO PUBBLICO NELLA PARTE CORRETTA IN MODO AMBIGUO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD AMBIGUA CORREZIONE DELLA DATA A TIMBRO DELL'ANNOTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DI UN ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO DEL PRETORE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
Nel caso di atto giudiziale che, in una parte essenziale come la data, rechi una correzione non effettuata secondo quanto disposto dall'art. 46 disp. Att. Cod. proc. civ., bensì tale da consentirne la lettura in due modi differenti, di diversa Rilevanza ed efficacia, tale atto pubblico, fermo restando l'effetto sostanziale della attività documentata, non può ritenersi fornito di fede privilegiata nella parte che risulta così corretta in modo ambiguo. In tale ipotesi, pertanto, spetta al giudice del merito valutare liberamente l'atto e - avvalendosi di dati obiettivi emergenti da altri documenti o certificazioni o attestazioni, da richiedere anche d'ufficio - scegliere, sulla base di adeguata motivazione, fra le possibili letture della parte corretta, tenendo presente che la scelta della lettura del testo come risultante dalla correzione non può ritenersi giustificata dalla sola considerazione della posteriorità della correzione stessa, ove non si accerti che anche questa provenga dal pubblico ufficiale redattore dell'atto, o dal solo rilievo che dell'atto medesimo, nel testo risultante dalla correzione, siano state rilasciate copie, essendo ovvio che i difetti dell'atto originale si riflettono nell'atto riprodotto. (nella specie, nell'annotazione dell'avvenuto deposito di un atto di opposizione a decreto del pretore, emanato ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, la data a timbro di tale deposito, "12 ottobre 1979", era stata corretta a penna, con la trasformazione del 2 in 5. La S.C., enunciando il principio suesposto, ha cassato l'impugnata sentenza - che, leggendo la data come 15, anziché 12, ottobre 1979, aveva ritenuto la tardività della opposizione - e ha disposto, con separato provvedimento, la trasmissione degli Atti alla procura della Repubblica). (V 621/83, mass n 425369; (V 2935/78, mass n 392361; (V 1420/62, mass n 252271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 46, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)