Sez. 5, Sentenza n. 47096 del 15/07/2014 Ud. (dep. 13/11/2014) Rv. 261259 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Dichiarazione o elezione di nuovo domicilio - Comunicazione intervenuta dopo l'inoltro dell'atto all'ufficiale giudiziario - Nuova notificazione - Esclusione - Fondamento.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)