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Sez. 6 - , Sentenza n. 4052 del 16/10/2020 Ud. (dep. 02/02/2021) Rv. 280594 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Modifica del domicilio dichiarato o eletto – Intervenuta dopo l’adozione dell’atto da notificare – Rinnovazione della notificazione – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280594-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

In tema di notificazioni all'imputato, la modifica dell'elezione o dichiarazione di domicilio, intervenuta tra il deposito dell'atto e la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, non assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto il procedimento di notificazione inizia nel momento stesso dell'adozione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il verbale che disponeva la rinnovazione del decreto di citazione era stato notificato al domicilio eletto risultante al momento in cui il provvedimento era stato adottato, a nulla rilevando che, prima che l'atto fosse stato inoltrato per la notifica, l'imputato avesse fatto pervenire una modifica della precedente elezione di domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)