Sez. 1, Sentenza n. 2040 del 29/04/1978 (Rv. 391399 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DA PARTE DEL TERZO - LIMITI - INESISTENZA - AZIONE DI SIMULAZIONE DI VENDITA IMMOBILIARE PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - INCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DA PARTE DEL TERZO - LIMITI - INESISTENZA - AZIONE DI SIMULAZIONE DI VENDITA IMMOBILIARE PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - INCLUSIONE.*
Il principio in base al quale la prova della simulazione puo essere data anche con testimoni, e senza limitazione alcuna, qualora la domanda sia proposta dal terzo (art 1417 cod civ), non soffre deroga per il caso di Azione di simulazione di vendita immobiliare, per interposizione fittizia di persona, perche con tale Azione il terzo tende a fare emergere la vera identita dell'acquirente, rendendo inefficace nei suoi confronti il contratto simulato, e non, quindi, a conseguire a suo favore un trasferimento del bene, diverso da quello effettivamente voluto dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)