Sez. 1, Sentenza n. 5789 del 04/11/1982 (Rv. 423536 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE - PROVA SCRITTA DELL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - LIMITI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CREDITORI DEL DISSIMULATO ACQUIRENTE - PROVA PER PRESUNZIONI O PER TESTIMONI - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE - PROVA SCRITTA DELL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - LIMITI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CREDITORI DEL DISSIMULATO ACQUIRENTE - PROVA PER PRESUNZIONI O PER TESTIMONI - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio secondo il quale in caso di compravendita con interposizione fittizia di persona, la domanda diretta allo accertamento della simulazione non può essere accolta se l'accordo simulatorio, avendo ad oggetto un bene immobile, non risulti da atto scritto, opera soltanto quando la simulazione sia fatta valere inter partes per l'invalidazione del negozio simulato, ma non quando venga fatta valere dai creditori del dissimulato acquirente, ai quali l'art. 1417 cod. civ. consente ogni mezzo di prova, compresa la prova per testimoni o per presunzioni, atteso che oggetto della loro domanda non è l'invalidazione di un atto, eventualmente consacrato in un documento, ma l'accertamento di una situazione di fatto diversa da quella apparente, con l'identificazione del vero contraente celato dall'interposto. (V 4704/81, mass n 415432; (V 866/81, mass n 411364; (V 5608/80, mass n 409462; (V 6074/79, mass n 402791; (V 4677/77, mass n 388274; (Conf 2040/78, mass n 391399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)