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Sez. 5, Sentenza n. 19653 del 22/12/2003 (Rv. 569138 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Servizio di raccolta - Omesso svolgimento nella zona di ubicazione dell'immobile - Conseguenze - Esenzione dalla tassa - Esclusione - Riduzione della misura del tributo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569138-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta non già l'esenzione della tassa, bensì, ai sensi dell'art. 59, commi secondo e quarto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)