diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005 (Rv. 585343 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Disciplina di cui al r.d. n. 1175 del 1931 - Presupposti di applicazione della tassa - Istituzione del servizio - Necessità - Effettivo esercizio annuale da parte dell'ente impositore - Necessità - Esclusione - Successiva disciplina di cui al d.lgs. n. 507 del 1993 (art. 59) - Identità di presupposti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585343-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (applicabile "ratione temporis"), i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Del resto, anche nel sistema del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 59), l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)