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Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/02/2011 (Rv. 616825 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Principio di libertà delle forme - Applicabilità - Conseguenze - Disciplina del giudizio ordinario di cognizione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di ammissione ed espletamento di prova testimoniale.
Stato
decisa il 2011-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616825-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)