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Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007 (Rv. 595449 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Principio di libertà delle forme - Applicabilità - Conseguenze - Disciplina del giudizio ordinario di cognizione - Applicabilità - Condizioni - Rinvio espresso delle parti - Necessità - Fattispecie in tema di produzione di documenti in sede di memoria illustrativa.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595449-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il deposito di documenti ad opera di una delle parti in sede di memoria illustrativa avesse comportato una violazione del contraddittorio, in quanto alla controparte era stato consentito di prenderne visione e di svolgere al riguardo opportune difese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)