Sez. L, Sentenza n. 3489 del 09/06/1982 (Rv. 421474 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - AZIONE TERMICA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - CONDIZIONE MORBOSA PREDISPONENTE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - AZIONE TERMICA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - CONDIZIONE MORBOSA PREDISPONENTE - IRRILEVANZA.*
"causa violenta" di un infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può essere considerata anche l'Azione termica, essendo un brusco squilibrio della temperatura esterna idoneo a provocare, con Azione rapida ed intensa, una alterazione dell'organismo del lavoratore (nella specie, paralisi a frigore). Peraltro, trattandosi di danno dovuto ad agente naturale, occorre che lo squilibrio termico sia anormale e straordinario e che l'esposizione ad esso costituisca oggetto di un rischio specifico o di un rischio generico aggravato, dipendente, cioè, dalle modalità di svolgimento del lavoro, mentre la indennizzabilità dell'infortunio non è esclusa dalla sussistenza di una condizione morbosa predisponente, essendo ammissibile che questa concorra con la causa violenta. (V 6425/80, mass n 410186; (V 4383/77, mass n 387974; (V 3278/55; (V 2115/53).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)