Sez. L, Sentenza n. 6425 del 12/12/1980 (Rv. 410186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - SFORZO LAVORATIVO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - SFORZO LAVORATIVO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Lo sforzo lavorativo, per assurgere a causa violenta d'infortunio ai sensi dell'art 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato e stato addetto, ne assumere carattere di entita eccezionale, o, comunque, abnorme, rispetto alla consueta estrinsecazione dell'energia individuale nell'esecuzione del lavoro stesso, essendo sufficiente che esso, occorso per vincere una resistenza o una forza antagonista peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, abbia determinato, con Azione rapida ed intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore, ancorche in concorso con una condizione morbosa predisponente. (Conf 4387/77, mass n 387974; (Conf 3582/75, mass n 377780).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)