Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 29/03/1969 (Rv. 339489 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI DECADENZA DELL'AZIONE PER TARDIVITA - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLABILITA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI DECADENZA DELL'AZIONE PER TARDIVITA - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLABILITA.*
Il provvedimento con il quale il tribunale, provvedendo in camera di consiglio su Azione esperimentata per conseguire la dichiarazione giudiziale di paternita naturale, non si limiti a deliberare l'inammissibilita di essa sotto il profilo della non esistenza di indizi che la facciano apparire giustificata, ma dichiara la decadenza dell'Azione medesima per mancato esperimento nel termine di due anni previsto dall'art.271 cod.civ. e 123 disp.Trans., sebbene emesso sotto Forma e con denominazione di decreto motivato, ha in relazione al suo contenuto, natura intrinseca di sentenza, e, come tale, va impugnato con l'appello e non con ricorso per Cassazione. (Conf. 771-58 1839-50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 123 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)