Sez. 1, Sentenza n. 471 del 02/02/1977 (Rv. 384023 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - CONTENUTO - PRONUNCIA DI IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA IN QUANTO TENDENTE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI FIGLIO NATURALE IN CONTRASTO CON LO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO - NATURA DI SENTENZA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - INDAGINE DIRETTA SULL'AMMISSIBILITA DELL'AZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - CONTENUTO - PRONUNCIA DI IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA IN QUANTO TENDENTE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI FIGLIO NATURALE IN CONTRASTO CON LO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO - NATURA DI SENTENZA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - INDAGINE DIRETTA SULL'AMMISSIBILITA DELL'AZIONE.*
Il decreto, con cui il tribunale decide, ai sensi dell'art 274 cod civ, sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternita o della maternita naturale, deve limitarsi ad accertare l'esistenza di elementi che facciano apparire fondata l'Azione, ma non puo dichiarare improponibile la domanda per il divieto dell'art 253 cod civ, escludente il riconoscimento di figlio naturale per contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato. Il decreto che contenga tale dichiarazione d'improponibilita ha natura di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La Corte d'appello - non ricorrendo alcuno dei casi tassativamente previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ - non puo rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve essa stessa compiere l'indagine, ex art 274 citato, sull'ammissibilita o meno dell'Azione. (V 1588/75, mass n 375178; (V 1025/69, mass n 339489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 105, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)