Sez. 1, Sentenza n. 2235 del 02/06/1977 (Rv. 385956 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO DAL FALLITO - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL FALLITO - REVOCABILITA DEL CONTRATTO - ECCEZIONE DEL CURATORE - PROPONIBILITA - LIMITI - INADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE ANTERIORE AL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO DAL FALLITO - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL FALLITO - REVOCABILITA DEL CONTRATTO - ECCEZIONE DEL CURATORE - PROPONIBILITA - LIMITI - INADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE ANTERIORE AL FALLIMENTO.*
La revocabilita del contratto stipulato dal fallito, ai sensi dell'art 67 del RD 16 marzo 1942 n 267, puo essere fatta valere dal curatore, anche in via di eccezione, al fine di resistere alla richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto medesimo proposta dall'altro contraente, solo nel caso in cui la domanda risolutoria sia posteriore alla dichiarazione di fallimento. Qualora, invece, detta domanda sia stata anteriormente proposta, e con riguardo ad inadempimento gia verificatosi prima del fallimento, il successivo instaurarsi della procedura concorsuale non e di ostacolo alla pronuncia di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art 1453 cod civ, in considerazione della retroattivita della pronuncia stessa alla data della domanda e della conseguente non configurabilita di una violazione della par condicio creditorum. (V 558/62; (V 967/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)