Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 13/06/1983 (Rv. 428994 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RESTITUZIONE DELLE COSE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RESTITUZIONE DELLE COSE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
La domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle cose in base ad esso consegnate, preposta a norma dell'art. 1453 cod. civ., non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto, tenuto conto che il recupero dei beni non interferisce sulla "par condicio creditorum", in considerazione della retroattività fra le parti della risoluzione per inadempimento, e che inoltre il disposto dell'art. 67 della legge fallimentare riguarda la revocatoria di Atti o negozi di diritto sostanziale, non di Atti processuali, sicché non può essere invocato dal curatore a sostegno di un'eccezione di revocabilità della domanda stessa, a prescindere dall'eventuale conoscenza dello stato d'insolvenza del convenuto al momento della sua proposizione. (V 828/79, mass n 396998; (V 2235/77, mass n 385956; (V 2252/71, mass n 353075; (V 2024/64; (V 558/62; (V 967/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)