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Sez. 3, Ordinanza n. 26518 del 11/10/2024 (Rv. 672528-01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Clausola penale - Risarcimento dell'interesse positivo - Ammissibilità - Potere di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672528-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore).

Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)