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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16632 del 12/06/2023 (Rv. 668121 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna - Bene già rivenduto - Valore di mercato - Esclusione - Ricavato della vendita - Necessità - Liquidazione non diligente - Onere di allegazione e prova.
Stato
decisa il 2023-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668121-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.

Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)