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Sez. U, Sentenza n. 5709 del 12/06/1990 (Rv. 467679 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO DI SENTENZA FORMALE AL CREDITORE - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467679-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO DI SENTENZA FORMALE AL CREDITORE - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*

Nel caso di domanda inerente a credito nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il principio, secondo il quale non si verifica temporanea improponibilità della domanda medesima, quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95 terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche se la liquidazione si apra in pendenza di giudizio di Cassazione, poi conclusosi con pronuncia di annullamento con rinvio di quella sentenza. (V 7084/86, mass n 449167).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)