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Sez. U, Sentenza n. 7084 del 29/11/1986 (Rv. 449167 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PRETESE CREDITORIE - IMPROPONIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO CON SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1986-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449167-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PRETESE CREDITORIE - IMPROPONIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO CON SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

Riguardo a pretesa creditoria nei confronti di impresa assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria, secondo la disciplina del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95), si verifica, in applicazione delle norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa (operanti in difetto di diversa previsione), una situazione d'improponibilità della domanda, ovvero, se proposta, d'improseguibilità, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura (non di difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un differimento che investe l'Esercizio del potere giurisdizionale, non la sua spettanza). Tale principio, peraltro, non opera nel caso in cui la procedura medesima si instauri dopo che quel credito sia stato riconosciuto con sentenza, ancorché di primo grado, non passata in giudicato (e quindi, nel rito del lavoro, dopo la data della lettura del dispositivo in udienza, la quale segna il formarsi di detto riconoscimento giudiziale, indipendentemente dalla successiva motivazione), poiché, in questa ipotesi, trova applicazione l'art. 95 terzo comma della legge fallimentare, che richiede l'impugnazione di quella sentenza nei modi ordinari, quale mezzo necessario per contestare il credito stesso. (V 1196/83, mass n 425980; (V 329/83, mass n 425131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)