diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7162 del 02/03/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154694 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - CONSENSO DELLA PARTE LESA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154694-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - CONSENSO DELLA PARTE LESA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

La truffa cosiddetta contrattuale si realizza allorquando il consenso del soggetto passivo, viziato dalla induzione in errore per effetto dell'altrui inganno, sussista al momento della realizzazione dell'ingiusto profitto: la Mancanza del consenso esclude la sussistenza del reato facendo rientrare il fatto nell'ambito della disciplina civilistica. (fattispecie in tema di contratto di compravendita stipulato dai mandatari in maniera dolosamente pregiudizievole per i mandanti dopo che questi avevano revocato il consenso, anzi si erano opposti alla conclusione del negozio). (V mass n 102034; (V mass n 108014; (V mass n 148455).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)