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Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 12/04/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162577 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - PARTE CHE INDUCE IL CONTRAENTE A STIPULARE IL CONTRATTO SOLLECITATA ESCLUSIVAMENTE DALL'INTENTO DI PERSEGUIRE UN'INGIUSTO PROFITTO CON ALTRUI DANNO - REATO - SUSSISTENZA - INIZIATIVA DEL SOGGETTO PASSIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162577-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - PARTE CHE INDUCE IL CONTRAENTE A STIPULARE IL CONTRATTO SOLLECITATA ESCLUSIVAMENTE DALL'INTENTO DI PERSEGUIRE UN'INGIUSTO PROFITTO CON ALTRUI DANNO - REATO - SUSSISTENZA - INIZIATIVA DEL SOGGETTO PASSIVO - IRRILEVANZA.*

Quando un contraente, nell'indurre l'altro alla stipulazione del contratto sia stato sollecitato esclusivamente dall'intento di perseguire un'ingiusto profitto con altrui danno, di guisa che il contratto si presenti come il mezzo adottato dall'agente per la concreta realizzazione del profitto, la successiva inadempienza non costituisce un mero illecito civile, bensì la fase conclusiva dell'Azione criminosa; né la configurabilità del reato è esclusa dal fatto che l'iniziativa sia stata del soggetto passivo, quando risulti che il contratto non sarebbe stato concluso senza i raggiri posti in essere dall'altro contraente. (V mass n 154694; (V mass n 149803).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)