Sez. 1, Sentenza n. 5192 del 09/05/1991 (Rv. 472084 - 01)
Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Recesso ed esclusione degli associati | Esclusione - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Indagine del giudice.
Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Recesso ed esclusione degli associati
La norma dettata dall'art. 24 cod. civ. - secondo cui gli organi associativi possano deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere dovere di valutare, ex art. 1455 cod. civ., ove si tratti di fatti imputabili a titolo di dolo o di colpa dell'associato escluso, se essi siano gravi e non di scarsa importanza, non anche di valutare l'opportunità intrinseca della deliberazione stessa, dovendosi l'accertamento giudiziale ritenere limitato alla risoluzione della questione se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)