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Sez. 1, Sentenza n. 18186 del 09/09/2004 (Rv. 576926 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI | Esclusione - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Indagine del giudice.
Stato
decisa il 2004-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576926-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La norma dettata dall'art. 24 cod. civ. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)