diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3801 del 22/11/1969 (Rv. 344101 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - DETRAZIONE PER IL VANTAGGIO DERIVANTE ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - VANTAGGIO GENERICO E COMUNE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344101-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - DETRAZIONE PER IL VANTAGGIO DERIVANTE ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - VANTAGGIO GENERICO E COMUNE - IRRILEVANZA.*

L'art 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359, richiedendo per la legittimita della detrazione, da apportarsi alla indennita di espropriazione in considerazione del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera pubblica possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, il duplice requisito del vantaggio 'speciale ed immediatò, necessariamente vieta all'interprete di attribuire rilievo a quel vantaggio che risulti invece 'generico e comuné a tutti gli immobili interessati.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)