Sez. L, Sentenza n. 12584 del 27/08/2002 (Rv. 557141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Tutela ex art. 28 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità alle associazioni sindacali dei soci di cooperative di lavoro - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La tutela prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, ed il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28; né l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di legittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperativa (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro. Ne consegue che l'utilizzabilità da parte delle OO.SS. dello strumento dell'art. 28 statuto lavoratore nei confronti di una cooperativa è consentito solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla legge 3 aprile 2001, n. 142,), e non anche, pertanto, sulla base del mero rapporto associativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)