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Sez. L, Sentenza n. 5657 del 18/04/2001 (Rv. 545984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi - Condotta antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Ragioni e modalità indice di antisindacalità - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Non può ritenersi sanzionabile ai sensi dell'art. 28 St. Lav. la condotta del datore di lavoro che si concreti nell'inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta e alle circostanze e modalità che l'hanno accompagnata (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'antisindacabilità della condotta del datore di lavoro, una cooperativa appaltatrice di un servizio mensa, il quale aveva rifiutato di assumere, in base alle previsioni contrattuali in materia di successione nella gestione degli appalti della ristorazione, i lavoratori che non si fossero associati alla cooperativa, trattandosi di inadempimento, rispetto al quale i lavoratori potevano ricevere tutela in via ordinaria e che non disvelava un intento antisindacale, avendo tra l'altro avuto luogo gli incontri e le riunioni richiesti dalle OOSS).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)