Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 19/05/1962 (Rv. 251872 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA - PROVVEDIMENTO - ORDINANZA DI RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA COL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA - PROVVEDIMENTO - ORDINANZA DI RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITA COL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Nel procedimento per convalida di sfratto per morosita, l'art 667 cod proc civ attribuisce al pretore ed al conciliatore il potere di rimettere le parti avanti al giudice competente, allorche essi non siano investiti della potesta cognitiva della controversia. Tale rimessione, ove non sussista al riguardo un pieno accordo tra le parti, provoca una decisione, la quale, anche se emessa nelle forme dell'ordinanza, ha natura intrinseca di sentenza, in quanto risolve una questione di Competenza. Pertanto, le parti, di fronte ad una tale pronuncia, sono tenute ad impugnarla con regolamento di Competenza. In tal caso, in difetto di impugnazione, salvo che si tratti di incompetenza per materia o per territorio inderogabile, la Competenza diviene incontestabile, ai sensi dell'art 44 cod proc civ. (Conf 1744/60, 2655/59, 1127/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)