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Sez. 3, Sentenza n. 1290 del 07/03/1981 (Rv. 411884 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO O DI LICENZA - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNAZIONE CON IL REGOLAMENTO - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411884-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO O DI LICENZA - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - IMPUGNAZIONE CON IL REGOLAMENTO - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

Nei procedimenti di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, l'articolo 667 cod proc civ attribuisce al pretore ed al conciliatore il potere di rimettere le parti davanti al giudice competente, allorche essi non siano investiti della potesta cognitiva della controversia. Tale remissione, ove non sussista in proposito un pieno accordo fra le parti, provoca una decisione sulla Competenza, la quale, anche se e emessa nella Forma dell'ordinanza, ha natura intrinseca di sentenza. Pertanto, le parti, di fronte ad una tale pronunzia, sono tenute ad impugnarla con il regolamento (necessario) di Competenza e, in difetto di cio, salvo che si tratti di incompetenza per materia e per territorio inderogabile, la Competenza diviene incontestabile ai sensi dell'art 44 cod proc civ. (Conf 1134/62, mass n 251872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)