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Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 17/05/1971 (Rv. 351736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - NOVAZIONE - SUSSISTENZA - INESISTENZA DI INTENTI FRAUDOLENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - NOVAZIONE - SUSSISTENZA - INESISTENZA DI INTENTI FRAUDOLENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della novazione del rapporto di lavoro e, con riferimento ad essa, della Mancanza di ogni intento fraudolento e della sussistenza della comune volonta di operare l'Estinzione del precedente rapporto e la Costituzione di uno nuovo, e riservata ai giudici del merito in quanto si risolve in un giudizio di fatto, che, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico giuridici, si sottrae al Sindacato della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)