Sez. L, Sentenza n. 6877 del 21/11/1986 (Rv. 448977 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTREMI - EFFETTIVA VOLONTÀ NOVATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTREMI - EFFETTIVA VOLONTÀ NOVATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La novazione del rapporto di lavoro presuppone, oltre la Mancanza di ogni intento defraudatorio delle ragioni del lavoratore, l'esistenza di cause oggettive o particolari esigenze aziendali che giustifichino le dimissioni (o il licenziamento) del prestatore di lavoro e la successiva riassunzione del medesimo nell'ambito di un nuovo rapporto, nonché un'effettiva volontà novativa; l'accertamento in ordine alla sussistenza di tale elemento dev'essere compiuto dal giudice, alla stregua del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ., non con riguardo alla presumibile ed indimostrata volontà interna del solo lavoratore, ma sulla base delle dichiarazioni negoziali di entrambe le parti, quali esteriorizzatesi nei diversi Atti (in particolare, dimissioni, domanda di riassunzione e riassunzione) intervenuti fra le parti stesse. Detto accertamento implica un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuto da corretta e congrua motivazione. (V 610/84, mass n 432858; (V 1443/71, mass n 351736; (Conf 2226/84, mass n 434268, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)