Sez. T, Ordinanza n. 28433 del 27/10/2025 (Rv. 676733-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Presupposto - Nozione di possesso ex art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Posizione soggettiva di carattere reale - Necessità - Diritto personale di godimento - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
La situazione possessoria nella quale l'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 individua il presupposto dell'ICI dev'essere intesa, in combinato disposto con la qualità di soggetto passivo individuata al successivo art. 3 dello stesso d.lgs., come corrispondente a posizioni soggettive di carattere reale (ivi compreso il diritto reale d'uso), dovendosene, invece, escludere la ricorrenza allorquando venga in rilievo un semplice diritto personale di godimento dell'immobile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il detto presupposto ricorresse con riguardo a immobili concessi in uso, sulla base di un diritto personale di godimento, al concessionario del servizio pubblico di trasporto ferroviario e automobilistico, in via strumentale all'esercizio dello stesso).
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1021
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)