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Sez. 5, Sentenza n. 18495 del 10/08/2010 (Rv. 614941 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobile in comproprietà fra coniugi - Utilizzo a ristorazione ed albergo - Esercizio di impresa familiare intestata ad uno solo di essi - Possesso esclusivo dell'impresa ai sensi dell'art.5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Compatibilità - Nozione di potere di fatto sul bene.
Stato
decisa il 2010-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614941-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito del possesso dell'intero bene in capo ad un'impresa, ai sensi dell'art.5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, esige l'esercizio del potere di fatto sul bene oggetto dell'imposizione con riguardo alla sua intera estensione materiale; ne consegue che, in caso di comproprietà fra coniugi, con concorde conferimento dell'immobile all'esercizio dell'impresa familiare, nella specie destinata all'attività di ristorante ed albergo, è escluso si possa verificare una scissione, ai fini tributari, tra possesso della quota comproprietaria del coniuge non intestatario dell'impresa stessa e utilizzo di fatto del bene, in quanto il coniuge non titolare esercita il suo possesso attribuendone la disponibilità all'impresa ed è proprio la costituzione di quest'ultima ai sensi dell'art.230-bis cod. civ. che postula l'attribuzione di detto possesso, su cui si fonda il rapporto di carattere tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)