Sez. 1, Sentenza n. 1228 del 16/05/1966 (Rv. 322467 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - IN GENERE - DIFFERENZA FRA VENDITA E PRELIMINARE DI VENDITA - ELEMENTI DI DISTINZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - IN GENERE - DIFFERENZA FRA VENDITA E PRELIMINARE DI VENDITA - ELEMENTI DI DISTINZIONE.*
L'elemento differenziatore di un contratto definitivo di compravendita da un contratto preliminare e nella volonta dei contraenti, rivolta, nel primo caso, direttamente al trasferimento della proprieta o di altro diritto e, nel secondo, ad obbligarsi a prestare in un secondo momento il consenso al trasferimento. Al fine di accertare se e stato concluso un contratto definitivo o un contratto preliminare di vendita, il giudice deve dal complesso delle clausole contrattuali, nel loro senso letterale e logico, e dal loro contenuto desumere se le parti hanno voluto attuare il trasferimento della proprieta oppure differirlo facendolo dipendere da una nuova manifestazione di volonta. In tale indagine interpretativa egli deve tenere presente che non sono incompatibili con la volonta di concludere un contratto definitivo le espressioni 'compromessò o 'prometto di venderè ed altre similari e l'uso di scrittura privata; ne sono incompatibili con una promessa bilaterale di vendita d'immobile la tradizione del bene, l'assunzione di oneri ad esso inerenti ed il pagamento del prezzo. (Cfr 300/65; 1703/64; 1493/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)