diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23015 del 30/10/2009 (Rv. 610307 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte del traente - Prova - Onere a carico della prefettura - Adempimento - Produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione - Necessità - Altre prove orali o documentali - Presunzioni semplici - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610307-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, incombe alla prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)