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Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007 (Rv. 595705 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Posizioni sostanziali di attore e convenuto - Onere probatorio relativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595705-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico dell'amministratore di una azienda agricola per non aver tenuto il registro di entrata degli animali nel mattatoio e di scarico delle carni in uscita, ritenendo erroneamente che incombesse all'amministrazione, e non all'ingiunto, fornire la prova che tale registro - non reperito nei locali dell'azienda il giorno del sopralluogo - esistesse effettivamente e che il giorno dell'ispezione si trovasse presso gli uffici della locale Asl).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)